Barattoli e scatole con etichette bianche su uno scaffale di legno.
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Marchio italiano intestato al distributore di Taiwan: opposizione, prove e trasferimento

5 min di lettura

Scena immaginaria; non raffigura un marchio o una controversia reale.

Tre mesi dalla pubblicazione della registrazione: è il periodo previsto dall’articolo 48 della legge taiwanese sui marchi per proporre opposizione sui motivi indicati dalla norma. Un produttore italiano che scopra il marchio intestato al distributore deve quindi recuperare subito la data della pubblicazione, oltre al numero della registrazione.

La ricerca va estesa al nome in caratteri latini, al logo e all’eventuale denominazione cinese usata nelle vendite. Sono tutti intestati alla stessa società? Per ogni risultato conviene conservare titolare, stato della pratica, prodotti o servizi designati e cronologia disponibile. Una domanda ancora in esame richiede una valutazione diversa da una registrazione già pubblicata.

Il contratto di distribuzione rivela che cosa era autorizzato

La tutela richiesta a Taiwan segue la legge del luogo di protezione, in base all’articolo 42 della legge sul diritto internazionale privato. L’articolo 2 della legge sui marchi richiede la registrazione per acquisire il diritto previsto da quella legge. Il certificato italiano non sostituisce la registrazione taiwanese.

Prima di accusare il distributore di un deposito abusivo, vanno letti anche allegati, procure e messaggi di autorizzazione. L’incarico di presentare una domanda per conto del produttore, l’autorizzazione a usare il segno e il consenso alla registrazione a nome del distributore possono avere contenuti diversi. Conta il testo effettivamente concordato.

Una tabella con le versioni del contratto evita di citare una clausola introdotta dopo il deposito. Anche la società italiana interessata va identificata con precisione: il marchio può appartenere alla capogruppo mentre vendite e distribuzione fanno capo a un’altra impresa.

Uso anteriore, conoscenza e intento di imitazione

L’articolo 30, primo comma, numero 12 riguarda un segno identico o simile al marchio già usato da un altro per prodotti o servizi identici o simili. Richiede che il richiedente conoscesse quel marchio attraverso rapporti contrattuali, commerciali, territoriali o altri rapporti e abbia depositato con intento di imitazione. È prevista un’eccezione in presenza del consenso alla registrazione.

Il rapporto commerciale è dunque un elemento da dimostrare insieme agli altri requisiti. La sola origine italiana del marchio non prova l’abuso.

Per ricostruire questi fatti sono utili cataloghi datati, fatture associate ai prodotti, confezioni, documentazione di fiere e copie delle pagine di vendita. Le email con cui il produttore ha trasmesso logo e materiali al distributore possono documentare quando quest’ultimo li conosceva. Occorre conservare i messaggi completi, non soltanto schermate ritagliate. Le prove devono riferirsi al segno contestato e al periodo pertinente.

Dopo i tre mesi resta una verifica sui motivi e sui termini

L’articolo 57 consente ai soggetti interessati di chiedere l’invalidazione per i motivi previsti. Per il motivo fondato sul deposito imitativo del distributore, l’articolo 58 pone il limite di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione.

Anche un deposito in malafede può restare soggetto al limite quinquennale. L’eccezione del secondo comma riguarda soltanto i motivi ai numeri 9 e 11 dell’articolo 30, tra cui quello relativo ai marchi notori, e richiede i relativi presupposti. La notorietà richiede prove proprie. Cambiare l’etichetta della contestazione al distributore non basta.

Se le parti negoziano una cessione, il documento dovrebbe identificare ogni registrazione, i prodotti e servizi interessati, il prezzo eventualmente concordato e chi presenta gli atti. In base all’articolo 42 della legge sui marchi, un trasferimento non registrato non è opponibile ai terzi. La chiusura del rapporto commerciale richiede inoltre accordi su scorte, siti e materiali promozionali; questi elementi non vanno confusi con il trasferimento del diritto.

Una nuova domanda richiede un titolare definito

Per i depositi futuri, l’articolo 19 richiede richiedente, riproduzione del marchio e prodotti o servizi designati. Chi non ha domicilio o sede operativa a Taiwan deve nominare un rappresentante secondo l’articolo 6. Organizzare la rappresentanza locale non impone di intestare il marchio al distributore.

Domande frequenti

Il certificato italiano copre Taiwan?

Non sostituisce la registrazione taiwanese. Può far parte del fascicolo sull’uso e sui diritti anteriori.

La scoperta tardiva fa ripartire l’opposizione?

No. I tre mesi decorrono dalla pubblicazione della registrazione.

Basta risolvere il contratto di distribuzione?

Occorre verificare separatamente il titolo sul marchio e gli atti necessari a trasferirlo o contestarlo.

Il rapporto tra distributore e presenza locale è trattato anche nell’articolo sull’ingresso commerciale a Taiwan. Per una prima richiesta ai contatti dello studio o a wei@hoveringlaw.com.tw bastano nome della controparte, numero della pratica, data di pubblicazione e una sintesi non riservata. Le lingue di consulenza sono inglese, cinese, giapponese e coreano; la comunicazione per chi usa soltanto l’italiano va concordata. Prima di proseguire la trattativa, il calendario deve riportare il termine riferito a ciascuna registrazione.

Fonti ufficiali

Verifica del 23 ottobre 2026, limitata alle disposizioni citate:

Questo orientamento riguarda la tutela a Taiwan; l’esistenza dei requisiti di opposizione o invalidazione richiede l’esame della singola registrazione e delle prove.

Domande

Il marchio italiano protegge automaticamente anche a Taiwan?
La tutela a Taiwan segue il diritto taiwanese. La registrazione in Italia non sostituisce quella prevista dalla legge taiwanese, anche se i documenti italiani possono contribuire a provare diritti e uso anteriori.
Da quando decorrono i tre mesi per l’opposizione?
Dalla pubblicazione della registrazione. La data in cui l’impresa scopre che il distributore è titolare non sposta questo termine.
La cessazione della distribuzione trasferisce il marchio?
Non basta a documentare un trasferimento. Occorre verificare gli accordi, l’atto di cessione e la registrazione del trasferimento; secondo l’articolo 42, il trasferimento non registrato non è opponibile ai terzi.

This article provides general information and is not legal advice on any individual matter.